codice penale: art 617quater
(aggiunto dall’art. 6 L. 23/12/93, n.547)
•Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
•Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu` sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e` punito con la reclusione da sei mesi a 4 anni.
•Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
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