•Intercettazione,
impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
•Chiunque fraudolentemente
intercetta comunicazioni relative a un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra piu` sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e`
punito con la reclusione da sei mesi a 4
anni.
•Salvo che il fatto
costituisca piu` grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il
contenuto delle comunicazioni di cui al primo
comma.
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